accertamento della sicurezza post contatore
Con la Delibera 40/2014/R/gas Allegato A (Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas), in vigore da 1 luglio 2014, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha disciplinato con regole più stringenti, finalizzate al miglioramento della sicurezza, la regolazione degli accertamenti della sicurezza post-contatore per gli impianti domestici.
Il provvedimento prevede l'obbligo di verificare la documentazione redatta dall'installatore (allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità) a fronte della realizzazione di un impianto gas.
Il compito di accertamento della documentazione è affidato al Distributore, mentre il Venditore è coinvolto in quanto interfaccia con il Cliente. Socoplus ha il compito di:
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informare il Cliente di quanto previsto dal presente provvedimento;
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fornire al Cliente la documentazione necessaria compilata nella parte di propria competenza.
L’ accertamento documentale risulterà positivo qualora la documentazione esaminata è conforme a quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti in materia.
L ’accertamento documentale è necessario nei casi di:
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impianti di utenza di nuova realizzazione, qualora trattasi di richiesta di attivazione della fornitura;
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impianti di utenza modificati o trasformati, qualora trattasi di richiesta di:
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attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza trasformati;
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riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del Cliente o per disposizione motivata dal Distributore;
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riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del Cliente per variazione della portata termica complessiva dell’impianto;
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riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del Cliente per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto;
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riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati.
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Gli importi unitari, al netto delle imposte, riconosciuti al Distributore per l’esecuzione degli accertamenti documentali sono i seguenti:
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euro 47,00 per gli impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW;
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euro 60,00 per gli impianti con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW;
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euro 70,00 per gli impianti di portata termica complessiva maggiore di 350 kW.
Di seguito è possibile scaricare gli allegati previsti da normativa:
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Allegato F/40 (informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute all’impresa distributrice)