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MODALITA' DI COSTITUZIONE IN MORA

 

In caso di mancato pagamento di una fattura entro i termini previsti nella stessa, con riferimento ad un punto di fornitura disalimentabile, il Venditore si riserva di inviare al Cliente una comunicazione di messa in mora con l'indicazione, in particolare, del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento dell’insoluto e le modalità di comunicazione di avvenuta esecuzione dello stesso, al fine di evitare la sospensione della fornitura.

Qualora il Cliente non provveda a saldare il proprio debito entro i termini indicati nella comunicazione di messa in mora, ossia 15 (quindici) giorni solari dall'invio della comunicazione, e trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi, in caso di perdurante mancato pagamento, il Venditore si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.

Qualora decorsi non più di 90 (novanta) giorni dall’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata dal Fornitore, il Cliente risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, il Fornitore si riserva il diritto di riattivare le procedure previste in caso di morosità (costituzione in mora e richiesta sospensione) applicando le tempistiche ridotte previste dalla regolazione vigente.

 

Nel caso della fornitura di energia elettrica nei confronti di clienti alimentati in BT, prima della sospensione della fornitura di energia elettrica, sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore locale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.

 

Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura di importo pari a:

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;

b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il Fornitore non abbia garantito al Cliente finale il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:

  • i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

  • ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;

  • iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura.

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